GLOSSARIO
DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CEDENTE:
Colui che in qualità di
dipendente pubblico o di aziende private, cede una quota del suo stipendio
a fronte di un finanziamento richiesto.
AMMINISTRAZIONE:
Ente o società dal quale
il cedente dipende e che a seguito della notifica del contratto di
mutuo,acquista la qualità di debitore ceduto ai sensi dell'art
1264 cc.
CESSIONARIO:
Istituto che eroga il finanziamento
contro cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione.
QUOTA:
Rata mensile e costante, trattenuta
dal datore di lavoro e da questi versata al cessionario secondo le
modalità previste nel contratto di finanziamento.
IMPORTO LORDO:
Somma di denaro che il cedente,
con la sottoscrizione del contratto di mutuo, si obbliga a restituire
al cessionario attraverso la cessione delle quote pattuite della retribuzione
per tutta la durata del finanziamento.
NETTO RICAVO:
Somma di denaro che viene effettivamente
percepita dal Cedente, al lordo di eventuali anticipazioni e/o estinzioni.
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